Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Presso l'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' dell'istituto medesimo". Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono aggiunte le parole: "tre tecnici agricoli delle regioni". Il terzo, il quarto e il quinto comma dello stesso articolo 28 sono sostituiti dai seguenti: "I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni. Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art32 · fonte del testo