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Gli imballaggi di sementi della categoria standard ed i piccoli imballaggi della categoria "certificata" devono essere chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo. Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi debbono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente. L'apposizione dei piombi o l'equivalente sistema di chiusura devono essere effettuati dal responsabile dell'applicazione dei cartellini. A richiesta degli interessati, per le piccole confezioni delle sementi appartenenti alla categoria "certificata", prodotte in Italia, possono essere rilasciati cartellini ufficiali costituiti anche da cartellini auto-adesivi, aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle prescritte nell'allegato n. 1 della presente legge, recanti le seguenti indicazioni:
- 1)Normativa CEE.
- 2)Servizio di certificazione, Stato membro o sigla degli stessi.
- 3)Numero di riferimento del lotto.
- 4)Categoria. Per le operazioni di controllo, durante il frazionamento dei lotti di sementi e per il rilascio dei cartellini, ai sensi del precedente comma, sono dovuti i compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982
