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Gli imballaggi di sementi della categoria standard ed i piccoli imballaggi della categoria "certificata" devono essere chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo. Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi debbono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente. L'apposizione dei piombi o l'equivalente sistema di chiusura devono essere effettuati dal responsabile dell'applicazione dei cartellini. A richiesta degli interessati, per le piccole confezioni delle sementi appartenenti alla categoria "certificata", prodotte in Italia, possono essere rilasciati cartellini ufficiali costituiti anche da cartellini auto-adesivi, aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle prescritte nell'allegato n. 1 della presente legge, recanti le seguenti indicazioni:

  • 1)Normativa CEE.
  • 2)Servizio di certificazione, Stato membro o sigla degli stessi.
  • 3)Numero di riferimento del lotto.
  • 4)Categoria. Per le operazioni di controllo, durante il frazionamento dei lotti di sementi e per il rilascio dei cartellini, ai sensi del precedente comma, sono dovuti i compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art9 · fonte del testo