Art. 5
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Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attivita' nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non puo' essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1968 al 15 marzo 1970
