Art. 6
Articolo abrogato dalla l. 6 agosto 1975, n. 418.
Abrogato dal 13 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 6 agosto 1975, n. 418.
Abrogato dal 13 settembre 1975
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 6, terzo comma, della legge n. 424 del 1968, pur non prevedendo espressamente l'operatività di meccanismi di indicizzazione della retribuzione dovuta agli istruttori ed ai vice istruttori che prestano la loro opera nei cantieri-scuola di cui alla legge medesima, così da prevenirne la sopravvenuta insufficienza causata dalla svalutazione della moneta, va interpretato, alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione, nel senso della sua inidoneità a precludere al giudice l'esercizio del potere di adeguare ai dettami dell'art. 36 Cost. tale retribuzione di cui gli interessati lamentino l'insufficienza, senza che a tanto risulti di ostacolo la circostanza che il legislatore medesimo, per il periodo di tempo successivo a quello cui si riferisce siffatta doglianza, abbia provveduto ad elevare, in favore delle menzionate categorie di lavoratori, l'importo del trattamento economico. È, pertanto infondata la questione di costituzionalità proposta relativamente alla citata norma, sulla base dell'erronea interpretazione contraria al ricordato orientamento giurisprudenziale. - Cfr. S. nn. 27/1984, 40/1984, 67/1984.
Art. 36 cost. · Art. 6 Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;424~art6 · fonte su Normattiva