Art. 19
L'art. 49 e' sostituito dal seguente: "Le "Casse" devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima. La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle "Casse" alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validita' di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio".2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 novembre 1957, n.1207
2La L. 28 novembre 1957, n.1207 ha disposto (con l'articolo unico) che " Il termine stabilito dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima viene prorogato di due anni."
Testo vigente dal 11 gennaio 1958
