Il termine stabilito dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima viene prorogato di due anni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-28;1207~artunico · fonte del testo