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L'art. 49 e' sostituito dal seguente: "Le "Casse" devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima. La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle "Casse" alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validita' di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio".

Testo in vigore dal 19 agosto 1955 al 11 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art19 · fonte del testo