Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane
Art. 21
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 possono continuare ad essere soci delle "Casse" anche le persone giuridiche e le societa' di fatto che gia' fossero tali alla data del 1 gennaio 1955.
Testo vigente dal 19 agosto 1955
