L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Le "Casse", oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare all'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede della Societa', due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonche' due elenchi degli amministratori e sindaci in carica. Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, e' conservato dalla societa' e tenuto a disposizione dei soci. Le "Casse" debbono inviare agli organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti".

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art7 · fonte del testo