Il terzo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale".

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art6 · fonte del testo