Art. 5
Dopo il primo comma dell'art. 10 e' aggiunto il seguente secondo comma: "Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco".
Testo vigente dal 19 agosto 1955
