All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi: "L'azoto puro puo' essere detenuto negli stabilimenti e puo' essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino piu' di 0,05 grammi per litro. Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge. In deroga a quanto sopra e' consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermentazione naturale del vino spumante, contenenti non piu' del 15 per cento di anidride carbonica".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art2 · fonte su Normattiva