Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 e' vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art4 · fonte su Normattiva