Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 e' vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72".
Testo vigente dal 3 maggio 1968
