1. All'articolo 110-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica".
Testo vigente dal 21 maggio 2003
