Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1970 al 1 agosto 1971. Leggi il testo vigente →
Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, dei conventi dei Cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonche' degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' di enti pubblici diversi da quelli gia' indicati dalla citata lettera b), purche' gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici. Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1970 al 1 agosto 1971
