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All'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi: "Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese. ((Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonche' per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione)) Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica. Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione".
Testo in vigore dal 1 agosto 1971 al 16 febbraio 1973
