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Le espropriazioni, la demolizione di fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e spese dello Stato. I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facolta' di chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione dei piani stessi, in luogo della indennita' di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge. La progettazione e l'esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui al primo comma possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamita'.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1970 al 17 aprile 1973
