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((Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano. I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facolta' di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni)). La progettazione e l'esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui al primo comma possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamita'.

Testo in vigore dal 17 aprile 1973 al 12 novembre 1974

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