Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464. Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, si limitera' alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato. La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.

Testo vigente dal 16 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art14 · fonte su Normattiva