L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorita' nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa".

Testo vigente dal 30 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-24;197~art4 · fonte su Normattiva