Dopo l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennita' previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore. 2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale e' presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale".

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-29;211~art2 · fonte su Normattiva