Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1985 al 30 marzo 2006. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacita' non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
tolto: a) della responsabilita' civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;
tolto: b) della responsabilita' civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi. L'assicurazione e' stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare puo' essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-10-01;539~art3 · fonte del testo