Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1985 al 30 marzo 2006. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: All'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacita' non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

tolto: a) della responsabilita' civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;

tolto: b) della responsabilita' civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi. L'assicurazione e' stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare puo' essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-01;539~art3 · fonte del testo