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All'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacita' non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

  • a)della responsabilita' civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;
  • b)della responsabilita' civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi. L'assicurazione e' stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare puo' essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

Testo in vigore dal 18 ottobre 1985 al 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-01;539~art3 · fonte del testo