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L'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e' sostituito dal seguente: "L'utente finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio liquefatto in bombole di capacita' volumetrica non inferiore ai sedici litri deve corrispondere alla impresa distributrice, tramite il venditore, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della restituzione della bombola di ammontare pari, per ciascuna bombola, a lire diecimila. Detto ammontare potra' essere modificato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il venditore e' obbligato a richiedere le cauzioni e ne e' responsabile verso l'impresa distributrice, cui deve un rendiconto mensile. Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza. L'importo delle cauzioni deve essere investito entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione in titoli dello Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 5, devono essere versati entro il 30 gennaio di ogni anno alle tesorerie provinciali ed affluiranno al fondo di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Le imprese distributrici di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad investire le cauzioni, fino al 40 per cento del loro ammontare globale, per la realizzazione - di impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto, con priorita' per impianti di ricevimento costiero e di stoccaggio del gas. A tal fine le imprese devono presentare progetti specifici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale con il decreto di autorizzazione puo' condizionare allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero al positivo collaudo di essi, lo svincolo della percentuale di cauzioni liberata a copertura degli investimenti in impianti fissi autorizzati ai sensi del presente comma. L'impresa distributrice deve tenere una contabilita' specifica delle cauzioni, facendo risultare mediante rendiconti trimestrali, da inviare entro due mesi dalla chiusura del trimestre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il numero e l'ammontare delle quietanze rilasciate, il numero e l'ammontare delle quietanze per le quali sia stata restituita la cauzione, l'importo netto risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite corrispondente all'acquisto mensile dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonche' il numero e la qualita' dei titoli acquistati. La cauzione e' restituita all'atto della definitiva restituzione del contenitore e della relativa quietanza. In caso di dispersione o di distruzione del contenitore l'impresa distributrice ha diritto ad incamerare l'importo della cauzione". Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato approva il modello dei libri-contabili e dei rendiconti per la tenuta della contabilita' ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come modificato dalla presente legge, ed emana norme per la tenuta dei bollettari di quietanza da parte del venditore e per la tenuta della contabilita' specifica delle cauzioni da parte delle imprese distributrici.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1985 al 30 marzo 2006
