Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò, il richiamo della legge n. 698 del 1975, riguardo alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti ex ONMI trasferiti agli enti locali, al regolamento di quiescenza del personale di detto ente, non ha natura di rinvio materiale, con l'effetto di attribuire alle norme recepite forza di legge formale, ma di mero rinvio formale, come tale privo di efficacia novativa della fonte delle disposizioni richiamate. Il richiamo in questione, infatti, si riferisce genericamente al regolamento, cioè ad un complesso di norme non meglio determinate, laddove, perché sia possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione favorevole al rinvio formale) occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua. Pertanto, non derivando da una fonte di primo grado, l'impugnato combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 698 del 1975, e 2, 3 e 4 del su indicato regolamento, non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimità costituzionale delle leggi. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9, legge 23 dicembre 1975, n. 698, e 2, 3 e 4 del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione, sent. n. 121/1988.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 2 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia