((Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito e' iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi)). ((Il trattamento di fine servizio))sara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso ((amministrazioni riceventi)), nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore versera' ((agli istituti o enti interessati)) per conto dell'ONMI l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni od allo Stato.

Testo vigente dal 8 settembre 1977

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Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 513/1993

    Questione inammissibile
    31 dicembre 1993

    La questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 9, L. 23 dicembre 1975 n. 698, e "4, commi 2, 3 e 4" ('rectè: artt. 2, 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969 n. 300.9/822, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno 'per relationem', la semplice attestazione che la questione è stata sollevata dalle parti private in conformità di quanto già dedotto da altro giudice 'a quò con precedente ordinanza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 2 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

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  • Sentenza n. 311/1993

    Questione inammissibile
    9 luglio 1993

    Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò, il richiamo della legge n. 698 del 1975, riguardo alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti ex ONMI trasferiti agli enti locali, al regolamento di quiescenza del personale di detto ente, non ha natura di rinvio materiale, con l'effetto di attribuire alle norme recepite forza di legge formale, ma di mero rinvio formale, come tale privo di efficacia novativa della fonte delle disposizioni richiamate. Il richiamo in questione, infatti, si riferisce genericamente al regolamento, cioè ad un complesso di norme non meglio determinate, laddove, perché sia possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione favorevole al rinvio formale) occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua. Pertanto, non derivando da una fonte di primo grado, l'impugnato combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 698 del 1975, e 2, 3 e 4 del su indicato regolamento, non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimità costituzionale delle leggi. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9, legge 23 dicembre 1975, n. 698, e 2, 3 e 4 del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione, sent. n. 121/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 2 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

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  • Ordinanza n. 128/1991

    Questione infondata
    26 marzo 1991

    Questione già dichiarata infondata nei sensi di cui in motivazione, dovendosi intendere la norma nel senso che l'indennità di anzianità va calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione. - S. n. 164/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 5 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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