Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Deve essere dichiarata l'illegittimità cosituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, legge 2 maggio 1940, n. 104 (concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari) nella parte in cui prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal primo comma dell'art. 3 legge n. 898/1976, come sostituito dall'art. 1, primo comma, legge n. 104/1990, siano nominati dal Presidente della Giunta su designazione del consiglio, anziché dalla Giunta provinciale. Ciò perché in contrasto sia con la norma dello Statuto speciale (art. 54, n. 6) secondo cui le generali attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta, sia con l'art. 136 Cost., che impone al legislatore, in caso di norma dichiarata illegittima, di non reiterare la disposizione precedente. -S. nn. 167/1987 e 922/1988.
Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;104~art1 · fonte su Normattiva