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All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti. Il primo comma e' sostituito dal seguente: "In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato e' altresi' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa". Il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali". Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti". Il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale". Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base dei prioritari criteri di scelta delle aree di cui al predetto quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono presentati al presidente della giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani.

Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 28 dicembre 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 545/1990

    Illegittimità dichiarata
    19 dicembre 1990

    Deve essere dichiarata l'illegittimità cosituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, legge 2 maggio 1940, n. 104 (concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari) nella parte in cui prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal primo comma dell'art. 3 legge n. 898/1976, come sostituito dall'art. 1, primo comma, legge n. 104/1990, siano nominati dal Presidente della Giunta su designazione del consiglio, anziché dalla Giunta provinciale. Ciò perché in contrasto sia con la norma dello Statuto speciale (art. 54, n. 6) secondo cui le generali attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta, sia con l'art. 136 Cost., che impone al legislatore, in caso di norma dichiarata illegittima, di non reiterare la disposizione precedente. -S. nn. 167/1987 e 922/1988.

    Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;104~art1 · fonte del testo