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I ruoli aggiunti, istituiti per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 52 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppressi. Gli impiegati provenienti dai suddetti ruoli aggiunti sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, dopo l'ultimo degli impiegati di pari qualifica iscritti nei ruoli stessi, conservando le anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. Gli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrati o aventi titolo all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle categorie del personale civile non di ruolo disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione e di integrazione, al maturare dei requisiti prescritti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la nomina nei ruoli aggiunti, sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente al ruolo aggiunto nel quale avrebbero avuto titolo ad essere inquadrati ai sensi del citato articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90. L'inquadramento previsto dal precedente comma ha luogo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale, ove occorra, anche in soprannumero. Non puo' essere scrutinato per la promozione l'impiegato che abbia conseguito l'inquadramento ai sensi del presente articolo prima che abbia maturato l'anzianita' richiesta per la scrutinabilita' l'impiegato del ruolo organico che lo precede.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art49 · fonte su Normattiva