Art. 2 — Soppressione dei ruoli del personale dei servizi dell'economia montana e delle foreste
Il ruolo tecnico superiore, quello ad esaurimento, nonche' i ruoli della carriera di concetto ed esecutiva ed il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte, e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste di cui ai quadri 15-a, 15-b, 33, 53 e 81 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni, sono soppressi.
Testo vigente dal 28 marzo 1963
