Art. 69 — Trasferimenti di ruolo
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Gli impiegati rivestenti la qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge forniscano le loro prestazioni presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici o nell'interesse dei servizi di istituto della stessa Azienda possono essere trasferiti, con il loro assenso, nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli dell'Azienda suddetta, nel limite dei posti risultanti disponibili dopo l'applicazione delle precedenti disposizioni della presente legge. Gli impiegati appartenenti al ruolo organico di cui alla tabella U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno due anni presso uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella, P dell'allegato I. Il trasferimento e' disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli interessati sono trasferiti in soprannumero nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianita' possedute, nel limite della dotazione organica complessiva. In corrispondenza dei posti in soprannumero, da riassorbirsi o per cessazione o per promozione degli impiegati trasferiti, ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale. I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 trascorsi anteriormente alla nomina nei ruoli organici presso l'Azienda di Stato per, i servizi telefonici possono essere riscattati, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ai fini del trattamento di quiescienza applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano pure nei confronti del personale straordinario assunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 51 della legge 27 febbraio 1958 n. 119.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 23 aprile 1968
