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L'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, e' cosi' modificato: "Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi".

Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 19 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;506~art2 · fonte del testo