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L'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, e' cosi' modificato: "Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 agosto 1967, n. 698
1La L. 6 agosto 1967, n. 698 ha disposto (con l'art. 14, ultimo comma) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la facolta' concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1 luglio 1966, n. 506, di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti."
Testo in vigore dal 19 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
