A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Tale disciplina ha effetto purche' il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

Testo vigente dal 26 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;583~art3 · fonte su Normattiva