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A decorrere dal 1 gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati. Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1 gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvedera' a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sara' corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1971 al 5 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art6 · fonte su Normattiva