Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Art. 25 — Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge. Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione. Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di eta', di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), ed all'articolo 7, quarto comma. Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

  • 1)alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di 20 anni;
  • 2)alla pensione di inabilita' ed indiretta con l'anzianita' minima di:
  • a)due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di eta';
  • b)cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti devono il cinquantesimo anno di eta' ma prima del sessantesimo anno di eta'. In caso di maturazione del diritto a pensione in virtu' dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalita' di cui all'articolo 2;la pensione di inabilita' e indiretta e' liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290)) Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia e' fissata in lire tre milioni annui. L'importo di cui al comma precedente e' comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55. I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura gia' in godimento. 1 trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalita' stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 2 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 406/1991

    Questione inammissibile
    12 novembre 1991

    Manifesta inammissibilità della questione per elementi di incertezza nella definizione dei termini della stessa e nell'indicazione dei criteri di valutazione della norma impugnata, considerata la oscillazione, nella formulazione delle censure, tra la prospettazione che fa riferimento alla pensione sociale e quella che fa invece riferimento al trattamento minimo corrisposto dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, ed inoltre: a) riguardo alla prima prospettazione, il difetto di motivazione in punto di rilevanza; b) in ordine alla seconda prospettazione, il non aver tenuto conto che la sentenza n. 31 del 1986 - alla cui stregua secondo il giudice a quo la questione si sarebbe dovuta ritenere "non fondata" - è ormai superata dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, il cui art. 7 ha ragguagliato i minimi di pensione a carico della Cassa di previdenza per i professionisti al minimo a carico della Cassa di previdenza per i lavoratori dipendenti, e che la sentenza n. 243/1990 - in riferimento alla quale la questione sollevata è apparsa al giudice a quo "non manifestamente infondata" - nel decidere questione diversa, non ha affatto innovato nell'orientamento della Corte in punto di "paragonabilità fra sistemi previdenziali". - S. nn. 31/1986 e 243/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 25 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti · Art. 21 Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art25 · fonte su Normattiva