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Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi e' confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilita' eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilita' di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potra' essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessita', fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno. E' devoluta a decorrere dal 1 gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione e' prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art6 · fonte su Normattiva