Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1975 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →
Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi e' confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilita' eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilita' di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potra' essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessita', fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno. E' devoluta a decorrere dal 1 gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione e' prorogata fino al 31 dicembre 1975.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 27 dicembre 1975, n.689, convertito senza modificazioni dalla L. 5 febbraio 1976, n.22, ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' prorogato al 31 dicembre 1977."
Testo in vigore dal 31 dicembre 1975 al 24 settembre 2015
