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[1]L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4:

[2]Spetta altresi' all'ufficio regionale del lavoro individuare le necessita' di collocamento presso altre aziende industriali della manodopera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art8 · fonte su Normattiva