Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-02-10;152~art10 · fonte su Normattiva