[1]Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:
[2]"La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
