[1]L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:

[2]"Art.8. - Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. - 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento".

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;152~art4 · fonte su Normattiva