Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285

Art. 8 — Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000

All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze";
  • b)al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le seguenti: "e dei subappalti";
  • c)al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese stabilite in Italia" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana";
  • d)al comma 2, lettera e), dopo le parole: "rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via telematica".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art8 · fonte su Normattiva