Art. 9 — Modifica all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000
All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonche' relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico".
Testo vigente dal 29 marzo 2003
