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Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:
- a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri;
- b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;
- c)galleggianti, costruzioni antinquinamento; costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate. Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonche' le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale.
Testo in vigore dal 17 giugno 1982 al 19 dicembre 1984
