Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 3 — Indennità di assistenza e di accompagnamento

[1]Il comma secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' abrogato; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui al seguente comma 2. L'indennita' di assistenza e' concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente articolo 2, comma 2:

[2]===================================================================== | dal 1 gennaio 1985 | dal 1 gennaio 1986

[3]===================================================================== lettera A | 384.000| 506.880 lettera A-bis | 335.000| 442.200 lettera B | 296.000| 390.720 lettera C | 260.000| 343.200 lettera D | 220.000| 290.400 lettera E | 182.000| 240.240 lettera F | 143.000| 188.760 lettera G | 105.000| 138.600 lettera H | 69.000| 91.080 I commi quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti: "La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986".

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art3 · fonte su Normattiva