L'articolo 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, e' sostituito dal seguente: "Per quanto concerne il piano di utilizzazione generale di cui al precedente articolo 6, sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilita' le aree occupate da fabbricati e impianti a destinazione industriale e servizi connessi, gia' in attivita' alla data di adozione da parto del Consorzio del piano generale di utilizzazione".
Testo vigente dal 4 aprile 1968
