L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilita' dei relativi lavori nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' degli stessi. Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonche' le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviario, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;295~art2 · fonte su Normattiva