In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n: 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973; di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974, di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 345 milioni nell'anno finanziario 1976.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art7 · fonte su Normattiva