La societa' di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:

  • a)promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;
  • b)stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;
  • c)contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
  • d)partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 aprile 1985, n. 122

1

La L. 1 aprile 1985, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla societa' denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa."

Testo vigente dal 26 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;259~art2 · fonte su Normattiva