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[1]Con effetto dal 1 gennaio 1962 per le entrate conseguite dai professionisti indicati alla lettera a) dello articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura dell'1.30 per cento sull'ammontare dei proventi lordi che il contribuente e' tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi prevista dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. La dichiarazione deve essere presentata, anche dai professionisti che, pur conseguendo redditi classificabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, non sono tuttavia tenuti a presentarla per effetto di franchigia o di esenzione. Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione dei proventi lordi prevista dai precedenti commi si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/11/1961, n. 297 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1196~art4 · fonte del testo